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Malattia / Infortunio
In caso di malattia, infortunio o malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio non in prova, entro i limiti della conservazione del posto prevista dal C.C.N.L., un trattamento economico ad integrazione di quanto corrisposto dagli istituti previdenziali (INPS, INAIL).
L’integrazione di malattia, infortunio o malattia professionale, viene erogata dall’impresa direttamente ai lavoratori.
Successivamente, le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore assente versano gli accantonamenti previsti dal CCNL, hanno diritto ad una quota di rimborso di quanto anticipato al lavoratore, che copre gran parte del trattamento economico a carico dell’impresa medesima.
Gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, spettano all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale nei limiti della conservazione del posto.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia o infortunio l’impresa è tenuta, sempre entro i limiti della conservazione del posto, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale come qui di seguito indicato:
| MALATTIA | ||
|---|---|---|
| Arrotondamento Lordo (dal 1.1.2000) |
Arrotondamento Netto (dal 1.1.2000) |
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| Intero periodo |
18,50% | 14,20% |
| INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE | ||
|---|---|---|
| Arrotondamento Lordo (dal 1.1.2000) |
Arrotondamento Netto (dal 1.1.2000) |
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| Primi 3 giorni | 18,50% | 14,20% |
| Dal 4° al 90° giorno | 7,40% | 5,70% |
| Oltre il 90° giorno | 4,60% | 3,60% |





